Scopriamo i vantaggi fiscali derivanti dal noleggio delle fotocopiatrici

La locazione operativa, chiamata anche leasing operativo o noleggio, rappresenta oggi la soluzione ideale per quei clienti che sono propensi all’utilizzo dei beni senza averne la proprietà, usufruendo così di tutti i vantaggi caratteristici del noleggio. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una richiesta sempre più frequente del noleggio fotocopiatrici brescia, date le enormi potenzialità dei macchinari presenti sul mercato che, grazie al noleggio, possono raggiungere un bacino di utenza molto più ampio.

Una fotocopiatrice di ultima generazione attualmente ha un costo accessibile a pochi. Ecco perché sempre più aziende preferiscono noleggiarle, in modo tale di dotarsi di strumenti di lavoro assolutamente all’avanguardia ed essere sempre più competitive e proiettarsi nel mercato con il giusto bagaglio tecnico. In sostanza i vantaggi del noleggio fotocopiatrici possono davvero dare una svolta ad ogni azienda che non intende investire grandi capitali in macchine e dispositivi che dopo pochi anni sarebbero già obsoleti.

Vediamo nel dettaglio alcuni dei vantaggi fiscali del noleggio fotocopiatrici. Dal punto di vista fiscale, infatti, non potendo parlare di immobilizzazioni, non sarà neanche necessario procedere ad ammortamenti, facendo sì che le rate sostenute per il noleggio fotocopiatrici siano interamente deducibili ai fini fiscali. Inoltre, ai fini IRAP, non essendo presente distinzione tra quota capitale e quota interessi (come avviene invece per qualunque finanziamento o per il leasing) si vanno ulteriormente a semplificare i calcoli necessari dal punto di vista contabile, cosa che non sarebbe invece possibile in caso di finanziamenti o leasing.

Il mancato riscatto dei beni al termine del contratto noleggio fotocopiatrici consente di portare in deduzione i canoni durante l’anno solare in corso, senza porre nulla a cespite o eseguire piani di ammortamento. Infine, sotto l’aspetto dei costi di manutenzione, essendo nel caso del noleggio inclusi nel canone, questi non rientrano nei costi di manutenzione straordinaria, per i quali ai fini di deducibilità fiscale esiste invece un “tetto massimo”.